Associazione per lo studio e la ricerca sulla salute e benessere

Associazione per lo studio e la ricerca sulla salute e benessere

STATUTO

STATUTO

Statuto della Associazione per lo studio e la ricerca sulla salute e benessere - EUEXIA
Association for the study and research on health and wellness - EUEXIA

Statuto della "Associazione per lo studio e la ricerca sulla salute e benessere - EUEXIA"
Association for the study and research on health and wellness - EUEXIA

Art. 1 - Costituzione

  1. E’ costituita una Associazione denominata ‘Associazione per lo studio e la ricerca sulla salute e benessere-EUEXIA’ (Association for the study and research on health and wellness-EUEXIA’), da ora in poi denominata Associazione, con sede legale in via Primo Simi 79, Monteroni d’Arbia Siena Italia.
  2. L’Associazione nasce dalla volontà di ricercatori e specialisti nello studio della fisiologia e fisiopatologia umana, della prevenzione e trattamento di malattie croniche con particolare riferimento a quelle con sintomatologia dolorosa; i fondatori intervengono nella costituzione della Associazione sia in qualità di singoli che di aderenti alla Associazione, ovvero ad altre organizzazioni od associazioni che hanno acquisito negli anni competenza scientifica ed esperienza con particolare riguardo allo studio degli stili di vita e del mantenimento del benessere.
  3. I fondatori con la costituzione dell’Associazione, manifestano la volontà di contribuire alla realizzazione di un progetto di sviluppo della ricerca scientifica nell’ambito della fisiologia e fisiopatologia umana, con particolare riferimento alla fisiopatologia del dolore cronico.
  4. L’Associazione che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avrà durata illimitata e sarà disciplinata dal Libro Primo del Codice Civile e dal presente Statuto.

Art. 2 - Delegazione e uffici

Delegazioni, uffici e strutture di ricerca potranno essere costituiti sia in Italia sia all’estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Art. 3 - Scopi e attività istituzionali

  1. La Associazione persegue esclusivamente finalità sociali attraverso:
    1. lo svolgimento di attività di ricerca medico, scientifica e di promozione alla salute
    2. lo svolgimento di attività di formazione e di divulgazione sia in ambito nazionale che internazionale.
  2. In particolare l’attività dell’Associazione si concentra su ricerca medica, scientifica e di promozione alla salute e sulla prevenzione delle malattie. Sarà data particolare attenzione allo studio del dolore cronico, alla fisiopatologia dei sistemi, allo studio della prevenzione nelle malattie croniche e non, e nelle varie fasi della vita.
  3. L ’Associazione, nell’esercizio delle sue attività, e nel perseguimento dei suoi scopi promuoverà:
    1. Attività di ricerca
    2. Attività di formazione
    3. Attività di divulgazione
  4. Le attività verranno condotte in collaborazione con Enti pubblici e privati incluse ma non limitate a Università, Ospedali, Associazioni di malati, Associazioni di volontariato, gruppi di cittadini.
  5. Al fine di perseguire le proprie finalità e svolgere le proprie attività, l’Associazione contribuisce alla promozione e allo sviluppo della ricerca, direttamente o in collaborazione con Università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre istituzioni e associazioni.
  6. Tale obiettivi si concretizzano attraverso:
    1. Attività di formazione per ricercatori, medici e altro personale sanitario dedicati allo studio della medicina del dolore tramite la European Pain School®.
    2. Attività di formazione a studenti prelaurea e postlaurea di lauree biomediche su stili di vita, corretta alimentazione e benessere.
    3. Attività di ricerca in campo bio-medico con particolare attenzione al dolore cronico.
    4. Attività di divulgazione e promozione di corretti stili di vita, corretta alimentazione e benessere in collaborazione con Associazioni di pazienti e di Volontariato con il fine generale di migliorare la salute della popolazione.
  7. Il funzionamento dell’Associazione, sia sotto il profilo funzionale che organizzativo, è regolato da un Regolamento di Amministrazione.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

  1. Al fine di raggiungere gli scopi prefissati l’Associazione potrà:
    1. Finanziare o ricevere finanziamenti/donazioni/erogazioni liberali per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private o Fondazioni;
    2. Promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti il proprio scopo;
    3. Curare o favorire o promuovere pubblicazioni di carattere scientifico;
    4. Promuovere manifestazioni di vario genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni;
    5. Promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
    6. Incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, da utilizzare in Italia o all’estero, ricercatori o laureati che intendano approfondire temi di interesse dell’Associazione;
    7. ccordare contributi o borse di studio al fine di contribuire alla formazione di personale tecnico da utilizzare nelle ricerche;
    8. Intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e le fondazioni italiane e estere che perseguono scopi similari sia nel settore pubblico che privato;
  2. Per la realizzazione dei suddetti scopi l’Associazione potrà costituire società, assumere interessenze e partecipazioni in società, aderire in genere ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle dell’Associazione, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con altri enti o soggetti pubblici o con il settore privato che operano nei settori di attività sopra indicati.
  3. E’ vietato alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse.

Art. 5 - Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
    1. Dal fondo di dotazione come indicato nell’atto costitutivo
    2. Dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno all’Associazione anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità destinati ad incrementare il fondo di dotazione
    3. Dai contributi che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società enti pubblici e privati organismi nazionali ed esteri comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.
    4. Dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio Direttivo ad aumentare il patrimonio.
  2. Il patrimonio sarà investito nel modo più opportuno dal Consiglio di Amministrazione.
  3. E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
  4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, per il potenziamento delle attività della Associazione o per l’acquisto di beni strumentali necessari per l’incremento o il miglioramento della sua attività istituzionale; in caso di necessità potranno anche essere utilizzati per il ripiano di eventuali perdite riscontrate nel corso dell’esercizio contabile precedente.
  5. E’ vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre organizzazioni.

Art. 6 - Entrate e mezzi di finanziamento

  1. Per le attività necessarie all’attuazione dei propri scopi istituzionali, l’Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:
    1. Rendite del patrimonio al netto delle spese per il funzionamento.
    2. Eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti.
    3. Eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non siano state espressamente destinate ad incrementare il patrimonio.
    4. Contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private.
  2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 - Soci fondatori e Soci Ordinari

  1. Sono fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno preso parte alla costituzione dell’Associazione.
  2. Sono soci ordinari coloro che chiedono di far parte dell’Associazione successivamente alla costituzione della stessa.
  3. I soci sono riuniti in assemblea che costituisce l’organo nel quale avviene il confronto tra gli associati nonché la scelta degli indirizzi gestionali dell’ente; costituisce altresì organo di controllo dell’attività di amministrazione posta in essere dal Consiglio Direttivo.
  4. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.
  5. I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea Generale e le direttive dal Consiglio Direttivo.
  6. Ogni associato in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Art. 8 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari

  1. L’ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame dell’istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.
  2. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci I soci cessano di appartenere all’associazione:
    1. dimissioni volontarie;
    2. Per decesso;
    3. Per esclusione.
  3. Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso il ricorso all’Assemblea dei soci che decide sull’argomento nella prima riunione convocata.
  4. Il regolamento di Amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte dell’assemblea nonché la conseguente comunicazione all’interessato.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

  1. I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono inoltre essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con un contributo in denaro.
  2. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’assemblea convocata per l’approvazione del documento di programmazione economica.
  3. La quota associativa annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.
  4. La quota associativa deve essere versata prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico dell’esercizio di riferimento.
  5. Ogni socio ha diritto:
    1. Di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega.
    2. Di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali
    3. Di partecipare alle attività promosse dall’associazione
    4. Di usufruire di tutti i servizi dell’associazione
    5. Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
  6. Ogni socio è obbligato:
    1. Ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
    2. A versare il contributo stabilito dall’assemblea;
    3. A svolgere le attività preventivamente concordate;
    4. A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
  7. Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.
  8. In sede di assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Art. 10 - Organizzazione dell’Associazione

  1. Sono Organi dell'Associazione:
    1. Assemblea dei soci;
    2. Consiglio Direttivo;
    3. Presidente dell’Associazione;
    4. Vice-Presidente;
    5. Segretario/tesoriere;
    6. Collegio dei revisori dei conti;
    7. Collegio dei probiviri.
  2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
  3. Possono essere inoltre costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell’Associazione le seguenti cariche ed i seguenti organi:
    1. Direttore Scientifico
    2. Presidente Onorario
    3. Comitato Scientifico
    4. Responsabili dei settori operativi
    5. Collegio dei Garanti

Art. 11 - Assemblea dei soci

  1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
  3. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
  4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l’approvazione del Bilancio entro il 30 di Aprile e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20 c.c.).
  5. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
    1. Approva il bilancio consuntivo;
    2. Elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
    3. Delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
    4. Delibera l’ammissione e l'esclusione dei soci;
    5. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
  6. L'Assemblea straordinaria delibera:
    1. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
    2. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
  7. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età. Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione email da recapitare ai soci almeno 5 giorni (2 in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione; la convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 5 giorni (2 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione.
  8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).
  10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).
  11. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
  12. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio direttivo (CD) è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
  2. Esso è formato da 5 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
  3. I membri del CD rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.
  4. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
  5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
  6. Il CD nomina al suo interno, un Vice-Presidente e un Segretario/Tesoriere.
  7. Al CD sono attribuite le seguenti funzioni:
    1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    2. curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
    3. curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
    4. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
    5. predisporre il bilancio consuntivo;
    6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
  8. Il CD è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.
  9. Il CD è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 4 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  10. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso email, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del CD.
  11. I verbali di ogni adunanza del CD, redatti a cura del Segretario/Tesoriere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  12. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 2 riunioni annue del CD, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
  13. Il CD può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 13 - Il Presidente

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del CD.
  2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del CD più anziano d'età.
  3. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
  4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del CD e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 14 - Libri Sociali e Registri Contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

  1. il libro dei soci;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Di Amministrazione;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
  5. il libro giornale della contabilità sociale;
  6. il libro dell’inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario/Tesoriere in ogni pagina.

Art. 15 - Il Segretario/Tesoriere

  1. Il Segretario/Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
  2. Il Segretario/Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.
  2. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
  3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del segretario-economo.
  4. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.
  5. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.

Art. 17 - Gratuità degli incarichi

  1. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal CD.
  2. E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

Art. 18 - Esercizio Sociale

  1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).
  3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 5 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 19 - Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
  2. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).
  3. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.